Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale

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Conchiusa a Parigi il 23 novembre 1972.

Data della Ratifica in Italia: 23 giugno 1978.

La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972 in diciassettesima sessione,

Costatato che il patrimonio culturale e il patrimonio naturale sono vieppiù minacciati di distruzione non soltanto dalle cause tradizionali di degradazione, ma anche dall’evoluzione della vita sociale ed economica che l’aggrava con fenomeni d’alterazione o distruzione ancora più temibili,

Considerato che la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale è un appoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo,

Considerato che la protezione di questo patrimonio su scala nazionale rimane spesso incompleta per l’ampiezza dei mezzi necessari a tal fine e su l’insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del paese sul cui territorio il bene da tutelare si trova,

Ricordando che l’Atto costitutivo dell’Organizzazione prevede che questa aiuterà il mantenimento, il progresso e la diffusione del sapere vegliando alla conservazione e protezione del patrimonio universale e raccomandando ai popoli interessati convenzioni internazionali a tal fine,

Considerato che le convenzioni, raccomandazioni e risoluzioni internazionali esistenti in favore dei beni culturali e naturali dimostrano l’importanza, per tutti i popoli del mondo, della tutela di questi beni unici e insostituibili indipendentemente dal popolo cui appartengono,

Considerato che alcuni beni del patrimonio culturale naturale offrono un interesse eccezionale che esige la loro preservazione come elementi del patrimonio mondiale dell’umanità,

Considerato che dinanzi all’ampiezza e alla gravità dei nuovi pericoli spetta alla collettività internazionale di partecipare alla protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale mediante un’assistenza collettiva che, senza sostituirsi all’azione dello Stato interessato, la completerà efficacemente,

Considerato che è indispensabile adottare a tal fine nuove disposizioni convenzionali per attuare un efficace sistema di protezione collettiva del patrimonio culturale di valore universale eccezionale, organizzato permanentemente e secondo metodi scientifici e moderni,

Dopo aver deciso nella sedicesima sessione che questo problema sarebbe stato oggetto di una Convenzione internazionale,

Adotta in questo sedicesimo giorno di novembre 1972 la presente Convenzione

I. Definizioni del patrimonio culturale e naturale

                                                               Art. 1

Ai fini della presente Convenzione sono considerati «patrimonio culturale»:

–     i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico,

–        gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico,

–        i siti: opere dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall’aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico.

                                                     Art. 2

Ai fini della presente Convenzione sono considerati «patrimonio naturale»:

–     i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall’aspetto estetico o scientifico,

–     le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l’habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico o conservativo,

–     i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale.

                                                               Art. 3

Spetta a ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione di identificare e delimitare i differenti beni situati sul suo territorio e menzionati negli articoli 1 e 2 qui sopra.

II. Protezione nazionale e protezione internazionale del patrimonio culturale e naturale.

                                                               Art. 4

Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione riconosce che l’obbligo di garantire l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2, situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona. Esso si impegna ad agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue risorse disponibili, sia, all’occorrenza, per mezzo dell’assistenza e della cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico.

                                                               Art. 5

Per garantire una protezione e una conservazione le più efficaci possibili e una valorizzazione la più attiva possibile del patrimonio culturale e naturale situato sul loro territorio, gli Stati parte della presente Convenzione, nelle condizioni appropriate ad ogni paese, si sforzano quanto possibile:

a.    di adottare una politica generale intesa ad assegnare una funzione al patrimonio culturale e naturale nella vita collettiva e a integrare la protezione di questo patrimonio nei programmi di pianificazione generale;

b.    di istituire sul loro territorio, in quanto non ne esistano ancora, uno o più servizi di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dotati di personale appropriato, provvisto dei mezzi necessari per adempiere i compiti che gli incombono;

c.     di sviluppare gli studi e le ricerche scientifiche e tecniche e perfezionare i metodi di intervento che permettono a uno Stato di far fronte ai pericoli che minacciano il proprio patrimonio culturale o naturale;

d.    di prendere i provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, amministrativi e finanziari adeguati per l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione di questo patrimonio; e

e.     di favorire l’istituzione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di formazione nel campo della protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e promuovere la ricerca scientifica in questo campo.

                                                               Art. 6

1. Nel pieno rispetto della sovranità degli Stati sul cui territorio è situato il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e senza pregiudizio dei diritti reali previsti dalla legislazione nazionale su detto patrimonio, gli Stati parte della presente Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale alla cui protezione l’intera comunità internazionale ha il dovere di cooperare.

2. Conseguentemente, gli Stati parte della presente Convenzione, conformemente alle disposizioni della medesima, s’impegnano a prestare il proprio concorso all’identificazione, protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11 sempre che lo Stato sul cui territorio è situato questo patrimonio lo richieda.

3. Ciascuno Stato partecipe alla presente Convenzione si impegna ad astenersi deliberatamente da ogni provvedimento atto a danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e situato sul territorio di altri Stati parte della presente Convenzione.

                                                               Art. 7

Ai fini della presente Convenzione, per protezione internazionale del patrimonio mondiale, culturale e naturale, s’intende l’attuazione di un sistema di cooperazione e di assistenza internazionali, inteso a secondare gli Stati parte della presente Convenzione negli sforzi da loro svolti per preservare ed identificare questo patrimonio.

III. Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale

                                                               Art. 8

1. Presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura è istituito un Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale denominato «Comitato del patrimonio mondiale». Esso è composto di 15 Stati parte della presente Convenzione, eletti dagli Stati parte della presente Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso di sessioni ordinarie della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Il numero degli Stati membri del Comitato sarà portato a 21 a contare dalla sessione ordinaria della Conferenza generale successiva all’entrata in vigore della presente Convenzione per almeno 40 Stati.

2. L’elezione dei membri del Comitato deve garantire una rappresentanza equa delle differenti regioni e culture del mondo.

3. Assistono alle sedute del Comitato con voce consultiva un rappresentante del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni naturali (Centro di Roma), un rappresentante del Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS), e un rappresentante dell’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (UICN), cui possono aggiungersi, a richiesta degli Stati parte della presente Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso delle sessioni ordinarie della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, rappresentanti d’altre organizzazioni intergovernative o non governative con scopi analoghi.

                                                               Art. 9

1. Gli Stati membri del Comitato del patrimonio mondiale esercitano il loro mandato a contare dalla fine della sessione ordinaria della Conferenza generale nel corso della quale sono stati eletti fino alla fine della terza sessione ordinaria successiva.

2. Tuttavia, il mandato di un terzo dei membri designati al momento della prima elezione termina alla fine della prima sessione ordinaria della Conferenza generale successiva a quella nel corso della quale è avvenuta l’elezione e il mandato di un secondo terzo dei membri designati simultaneamente, termina alla fine della seconda sessione ordinaria della Conferenza generale successiva a quella nel corso della quale è avvenuta l’elezione. I nomi di questi membri saranno estratti a sorte dal presidente della Conferenza generale dopo la prima elezione.

3. Gli Stati membri del Comitato scelgono per rappresentarli persone qualificate nel campo del patrimonio culturale e del patrimonio naturale.

                                                              Art. 10

1. Il Comitato del patrimonio mondiale adotta il proprio regolamento interno.

2. Il Comitato può in ogni tempo invitare alle sue riunioni organismi pubblici o privati, come anche persone private, per consultarli su questioni particolari.

3. Il Comitato può istituire gli organi consultivi che ritenesse necessari per adempiere il suo compito.

                                                              Art. 11

1. Ogni Stato partecipe della presente Convenzione sottopone, tenendo conto delle sue possibilità, al Comitato del patrimonio mondiale un inventario dei beni del patrimonio culturale e naturale situati sul suo territorio e suscettibili di essere iscritti nell’elenco del paragrafo 2 del presente articolo. Questo inventario, che non è considerato esaustivo, deve essere corredato da una documentazione sul luogo dei beni di cui si tratta e sull’interesse da essi offerto.

2. In base agli inventari sottoposti dagli Stati in esecuzione del paragrafo 1 qui sopra, il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale», un elenco dei beni del patrimonio culturale e del patrimonio naturale, quali definiti negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, che considera di valore universale eccezionale in applicazione dei criteri da esso stabiliti. L’aggiornamento dell’elenco deve essere diffuso almeno ogni due anni.

3. L’iscrizione di un bene nell’elenco del patrimonio mondiale può avvenire soltanto col consenso dello Stato interessato. L’iscrizione di un bene situato su un territorio oggetto di rivendicazione di sovranità o di giurisdizione da parte di più Stati non pregiudica affatto i diritti delle parti contendenti.

4. Il Comitato allestisce, aggiorna e diffonde, ogni qualvolta le circostanze lo esigano, sotto il nome di «elenco del patrimonio mondiale in pericolo», un elenco dei beni menzionati nell’elenco del patrimonio mondiale per la cui salvaguardia sono necessari grandi lavori e per i quali è stata chiesta l’assistenza giusta la presente Convenzione. Questo elenco contiene una valutazione del costo delle operazioni. Su questo elenco possono essere iscritti soltanto beni del patrimonio culturale e naturale minacciati di gravi e precisi pericoli, come minaccia di sparizione dovuta a degradazione accelerata, progetti di grandi lavori pubblici o privati, rapido sviluppo urbano e turistico, distruzione dovuta a cambiamenti d’utilizzazione o di proprietà terriera, alterazioni profonde dovute a causa ignota, abbandono per ragioni qualsiasi, conflitto armato o minaccia di un tale conflitto, calamità e cataclismi, grandi incendi, terremoti, scoscendimenti, eruzioni vulcaniche, modificazione del livello delle acque, inondazioni, maremoti. In caso d’urgenza, il Comitato può in qualsiasi momento procedere ad una nuova iscrizione nell’elenco del patrimonio mondiale in pericolo e dare diffusione immediata.

5. Il Comitato definisce i criteri in base ai quali un bene del patrimonio culturale e naturale può essere iscritto nell’uno o nell’altro elenco di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

6. Prima di respingere una domanda d’iscrizione nell’uno o nell’altro elenco giusta i paragrafi 2 e 4 del presente articolo, il Comitato consulta lo Stato partecipe della presente Convenzione sul cui territorio è situato il bene del patrimonio culturale o naturale di cui si tratta.

7. Il Comitato, d’intesa con gli Stati interessati, coordina e promuove gli studi e le ricerche necessarie alla costituzione degli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

                                                              Art. 12

Il fatto che un bene del patrimonio culturale e naturale non sia stato iscritto nell’uno o nell’altro elenco giusta i paragrafi 2 e 4 dell’articolo Il non significa in alcun modo ch’esso non abbia un valore universale eccezionale a fini diversi da quelli risultanti dall’iscrizione in questi elenchi.

                                                              Art. 13

1. Il Comitato del patrimonio mondiale riceve ed esamina le domande d’assistenza internazionale formulate dagli Stati parte della presente Convenzione per quanto concerne i beni del patrimonio culturale e naturale situati sul loro territorio, iscritti o  astrattamente eleggibili per una futura iscrizione negli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11. Queste domande possono vertere sulla protezione, la conservazione, valorizzazione o riabilitazione di questi beni.

2. Le domande di assistenza internazionale in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo possono parimente vertere sull’identificazione di beni del patrimonio culturale e naturale, definito negli articoli 1 e 2, quando ricerche preliminari abbiano permesso d’accertare che quest’ultime meritano d’essere proseguite.

3. Il Comitato decide circa il seguito da dare a queste domande, determina all’occorrenza la natura e l’entità del suo aiuto e autorizza la conclusione in suo nome degli accordi necessari con il governo interessato.

4. Il Comitato stabilisce un ordine di priorità d’intervento. Esso lo fa tenendo conto dell’importanza rispettiva dei beni da tutelare per il patrimonio mondiale, culturale e naturale, della necessità di garantire l’assistenza internazionale ai beni più rappresentativi della natura o del genio e della storia dei popoli del mondo e dell’urgenza dei lavori da intraprendere, dell’importanza delle risorse degli Stati sul cui territorio si trovano i beni minacciati e in particolare della misura in cui essi potrebbero garantire la tutela di questi beni con i loro propri mezzi.

5. Il Comitato stabilisce, aggiorna e diffonde un elenco dei beni per cui un’assistenza internazionale è stata fornita.

6. Il Comitato decide circa l’impiego delle risorse del fondo istituito giusta l’articolo 15 della presente Convenzione. Essa cerca i mezzi per aumentarne le risorse e prende tutti i provvedimenti utili a tal fine.

7. Il Comitato coopera con le organizzazioni internazionali e nazionali, governative e non governative, con scopi analoghi a quelli della presente Convenzione. Per l’attuazione dei suoi programmi e l’esecuzione dei suoi progetti, il Comitato può fare appello a queste organizzazioni, segnatamente al Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (Centro di Roma), al Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS) e all’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (UICN), come anche ad altri organismi pubblici o privati e a persone private.

8. Le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del Comitato.

                                                              Art. 14

1. Il Comitato del patrimonio mondiale è assistito da una segreteria nominata dal Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

2. Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazione Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, impiegando il più possibile i servizi del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (Centro di Roma), del Consiglio internazionale dei monumenti dei siti (ICOMOS) e dell’Unione internazionale per la protezione della natura e delle risorse naturali (UICN), nei campi delle loro competenze e possibilità rispettive, prepara la documentazione e l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato e garantisce l’esecuzione delle costei decisioni.

IV. Fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale

                                                              Art. 15

1. È istituito un fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale di valore universale eccezionale, denominato «Fondo del patrimonio mondiale».

2. Il Fondo è costituito di fondi di deposito, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

3. Le risorse del Fondo sono costituite da:

a.    i contributi obbligatori e i contributi volontari degli Stati parte della presente Convenzione;

b.    i pagamenti, doni o legati che potranno fare:

(i)  altri Stati,

(ii) l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, segnatamente il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e altre organizzazioni intergovernative,

(iii) organismi pubblici o privati o persone private;

c.     qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del Fondo;

d.    il provento delle collette e manifestazioni organizzate in favore del Fondo; e

e.     qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento elaborato dal Comitato del patrimonio mondiale.

4. I contribuenti al Fondo e le altre forme di assistenza prestate al Comitato possono essere destinati unicamente agli scopi da esso definiti. Il Comitato può accettare contributi vincolati ad un dato programma o progetto particolare alla condizione che l’attuazione di questo programma o l’esecuzione di questo progetto sia stata decisa dal Comitato. I contributi al Fondo non possono essere corredati di alcuna condizione politica.

                                                              Art. 16

1. Senza alcun pregiudizio in ordine a qualsiasi contributo volontario complementario, gli Stati parte della presente Convenzione si impegnano a pagare periodicamente, ogni due anni, al Fondo del patrimonio mondiale contributi il cui ammontare, calcolato secondo una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati, sarà deciso dall’assemblea generale degli Stati parte della Convenzione, riuniti nel corso di sessioni della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Questa decisione dell’assemblea generale deve essere presa alla maggioranza degli Stati parte presenti e votanti che non hanno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo. In nessun caso, il contributo obbligatorio degli Stati parte della Convenzione potrà superare l’1 per cento del loro contributo al bilancio ordinario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

2. Tuttavia, ogni Stato di cui all’articolo 31 o all’articolo 32 della presente Convenzione può, al momento del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o adesione, dichiarare che non sarà vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Lo Stato partecipe della Convenzione che ha fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo può in ogni momento ritirarla mediante notificazione al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Tuttavia, il ritiro della dichiarazione ha effetto sul contributo obbligatorio di questo Stato soltanto a contare dalla data dell’assemblea generale successiva degli Stati parte della Convenzione.

4. Affinché il Comitato sia in grado di prevedere efficacemente le proprie operazioni, i contributi degli Stati parte della presente Convenzione che hanno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo devono essere pagati periodicamente, almeno ogni due anni, e non dovrebbero essere inferiori ai contributi ch’essi avrebbero dovuto pagare se fossero stati vincolati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Ogni Stato partecipe della Convenzione in mora nel pagamento del proprio contributo obbligatorio o volontario per quanto concerne l’anno in corso e l’anno civile immediatamente precedente non è eleggibile al Comitato del patrimonio mondiale, fermo restando che questa disposizione non s’applica alla prima elezione. Il mandato di un tale Stato già membro del Comitato cesserà al momento di qualsiasi elezione prevista nell’articolo 8 paragrafo 1 della presente Convenzione.

                                                              Art. 17

Gli Stati parte della presente Convenzione prevedono o promuovono l’istituzione di fondazioni o associazioni nazionali pubbliche e private intese a incoraggiare atti di liberalità in favore della protezione del patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione.

                                                              Art. 18

Gli Stati parte della presente Convenzione cooperano alle campagne internazionali di raccolta organizzate in favore del Fondo del patrimonio mondiale sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Essi facilitano le raccolte fatte a tal fine dagli organismi menzionati nel paragrafo 3 dell’articolo 15.

V. Condizioni e modalità dell’assistenza internazionale

                                                              Art. 19

Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può domandare un’assistenza internazionale in favore di beni del patrimonio culturale o naturale di valore universale eccezionale situati sul suo territorio. Deve allegare alla domanda gli elementi d’informazione e i documenti previsti nell’articolo 21 di cui dispone e di cui il Comitato ha bisogno per decidere.

                                                              Art. 20

Riservate le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 13, del capoverso c dell’articolo 22 e dell’articolo 23, l’assistenza internazionale prevista dalla presente Convenzione può essere connessa soltanto a beni del patrimonio culturale e naturale che il Comitato del patrimonio mondiale ha deciso o decide di far iscrivere in un elenco di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11.

                                                              Art. 21

1. Il Comitato del patrimonio mondiale definisce la procedura d’esame delle domande di assistenza internazionale che è chiamato a prestare e precisa segnatamente gli elementi a sostegno della domanda, la quale deve descrivere l’operazione prevista, i lavori necessari, una valutazione del costo, l’urgenza e i motivi per cui le risorse dello Stato richiedente non permettono di far fronte alla totalità delle spese. Le domande, qualora sia possibile, devono fondarsi sul parere di esperti.

2. Visto che certi lavori dovranno essere intrapresi senza ritardo, le domande fondate su calamità naturali o catastrofi devono essere esaminate d’urgenza e in priorità dal Comitato, il quale deve disporre di un fondo di riserva per tali eventualità.

3. Prima di decidere, il Comitato procede agli studi e alle consultazioni che ritenesse necessari.

                                                              Art. 22

L’assistenza accordata dal Comitato del patrimonio mondiale può assumere le forme seguenti:

a.    studi sui problemi artistici, scientifici e tecnici posti dalla protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale, quale definito nei paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11 della presente Convenzione;

b.    assegnazione di periti, tecnici e mano d’opera qualificata per vegliare alla buona esecuzione del progetto approvato;

c.     formazione di specialisti di tutti i livelli nel campo dell’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale;

d.    fornitura dell’attrezzatura che lo Stato interessato non possiede o non è in grado di acquistare;

e.     mutui a debole interesse, senza interesse, o rimborsabili a lungo termine;

f.     concessione, in casi eccezionali e specialmente motivati, di sovvenzioni non rimborsabili.

                                                              Art. 23

Il Comitato del patrimonio mondiale può parimente prestare un’assistenza internazionale a centri nazionali o regionali di formazione di specialisti di tutti i livelli nel campo dell’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale.

                                                              Art. 24

Un’assistenza internazionale assai importante può essere concessa soltanto dopo uno studio scientifico, economico e tecnico particolareggiato. Questo studio deve fare appello alle tecniche più avanzate di protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale e corrispondere agli scopi della presente Convenzione. Lo studio deve pure ricercare i mezzi per impiegare razionalmente le risorse disponibili dello Stato interessato.

                                                              Art. 25

Il finanziamento dei lavori necessari deve di regola incombere soltanto in parte alla Comunità internazionale. La partecipazione dello Stato che beneficia dell’assistenza internazionale salvo che le sue proprie risorse non glielo permettano, deve costituire una parte sostanziale delle risorse necessarie ad ogni programma o progetto.

                                                              Art. 26

Il Comitato del patrimonio mondiale e lo Stato beneficiario definiscono in un accordo le condizioni in cui sarà eseguito il programma o progetto per il quale è fornita una assistenza internazionale giusta la presente Convenzione. Lo Stato che riceve questa assistenza internazionale deve continuare a proteggere, conservare e valorizzare i beni così tutelati, conformemente alle condizioni definite nell’accordo.

VI. Programmi educativi

                                                              Art. 27

1. Gli Stati parte della presente Convenzione si sforzano con tutti i mezzi appropriati, segnatamente con programmi d’educazione e informazione, di consolidare il rispetto e l’attaccamento dei loro popoli al patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 della Convenzione.

2. Essi si impegnano a informare ampiamente il pubblico sulle minacce incombenti su questo patrimonio e sulle attività intraprese in applicazione della presente Convenzione.

                                                              Art. 28

Gli Stati parte della presente Convenzione che ricevono una assistenza internazionale in applicazione della Convenzione prendono i provvedimenti necessari per far conoscere l’importanza dei beni oggetto di questa assistenza e la portata di quest’ultima.

VII. Rapporti

                                                              Art. 29

1. Gli Stati parte della presente Convenzione indicano nei rapporti che presenteranno alla Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, alle date e nella forma da questa determinate, le disposizioni legislative e regolamentari e gli altri provvedimenti presi per l’applicazione della Convenzione, come anche l’esperienza acquisita in questo campo.

2. Questi rapporti sono resi noti al Comitato del patrimonio mondiale.

3. Il Comitato presenta un rapporto sulle sue attività a ciascuna delle sessioni ordinarie della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

VIII. Clausole finali

                                                         Art. 30

La presente Convenzione è redatta nelle lingue inglese, araba, spagnola, francese e russa, i cinque testi facenti parimente fede.

                                                              Art. 31

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica o all’accettazione degli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, conformemente alle loro procedure costituzionali rispettive.

2. Gli strumenti di ratifica o d’accettazione saranno depositati presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

                                                              Art. 32

1. La presente Convenzione è aperta all’adesione di qualsiasi Stato non membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, invitato ad aderirvi dalla Conferenza generale dell’Organizzazione.

2. L’adesione avviene mediante il deposito di uno strumento d’adesione presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

                                                              Art. 33

La presente Convenzione entra in vigore 3 mesi dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione o adesione ma soltanto riguardo agli Stati che avranno depositato i propri strumenti rispettivi di ratifica, accettazione o adesione à questa data o anteriormente. Per ogni altro Stato, essa entra in vigore 3 mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratifica, accettazione o adesione.

                                                              Art. 34

Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati parte della presente Convenzione a sistema costituzionale federalistico o non unitario:

a.     per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui attuazione spetta all’operato legislativo del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono i medesimi di quelli degli Stati parte della Convenzione non federalistici;

b.    per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione spetta all’operato legislativo di ciascuno degli Stati, paesi, province o cantoni costituenti, che in virtù del sistema costituzionale della federazione, non sono tenuti a prendere misure legislative, il governo federale, con il proprio parere favorevole, rende note dette disposizioni alle autorità competenti degli Stati, paesi, province o cantoni.

                                                              Art. 35

1. Ogni Stato partecipe della presente Convenzione ha la facoltà di denunciare la Convenzione.

2. La disdetta è notificata con strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

3. La denuncia ha effetto 12 mesi dopo la ricezione dello strumento con quale è stata approvata internamente. Essa non modifica affatto gli obblighi finanziari da assumere dallo Stato denunziante fino al giorno in cui il ritiro avrà effetto.

                                                              Art. 36

Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura informa gli Stati membri dell’Organizzazione, gli Stati non membri di cui all’articolo 32, come anche l’Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione menzionati negli articoli 31 e 32, come anche delle disdette previste nell’articolo 35.

                                                              Art. 37

1. La presente Convenzione può essere riveduta dalla Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Tuttavia, la revisione vincolerà soltanto gli Stati che diverranno parte della Convenzione di revisione.

2. Nel caso in cui la Conferenza generale accettasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente Convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti, la presente Convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratifica, accettazione o adesione a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione.

                                                              Art. 38

Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite a richiesta del Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

Fatto a Parigi, il 23 novembre 1972, in due esemplari autentici firmati dal Presidente della Conferenza generale, riunita in diciassettesima sessione, e dal Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che saranno depositati negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e le cui copie certificate conformi saranno consegnate a tutti gli Stati di cui agli articoli 31 e 32 come anche all’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Traduzione dal sito:  http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=182

Con l’ausilio di: http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_451_41/index.html#fn1